Assistenza legale parte importantissima ma  piuttosto sconosciuta del servizio che può offrire un avvocato penalista, è quello assicurato a coloro i quali  loro malgrado  rimangono vittime di un reato compiuto da altri.

a dispetto della minore notorietà, si tratta di una robusta ed importantissima branca del diritto penale specificatamente disciplinata dal nostro codice di procedura e, sebbene meno nota, non meno impegnativa (per il difensore) e necessaria (per il cliente) di quella prestata dal professionista nell’interesse di coloro che sono accusati di aver violato la legge penale. attività difensiva che, naturalmente, è rivolta alla persona offesa che decide di presentare denuncia querela all’autorità giudiziaria affinché  venga instaurato un procedimento penale nei confronti del colpevole (che, diversamente, non verrebbe perseguito o perché  si tratta di reati procedibili a querela o, semplicemente, poiché non conosciuti dall’autorità giudiziaria), sia destinata a coloro che sono stati danneggiati per reati già oggetto di indagini già dirette dal pubblico ministero .a che cosa serve ? o meglio, perché dovrei farmi assistere da un difensore qualora rimanessi vittima di un reato?

quale sarà l’iter del procedimento penale a carico di colui che mi ha danneggiato? come potrò essere informato di quello che sta accadendo? come potrò dare il mio contributo durante le indagini oppure successivamente durante il processo? con quali modalità potrò chiedere un risarcimento? quali sono gli elementi in mano agli inquirenti a carico (o a discarico) dell’indagato? a che punto sono le indagini relative ad un reato da me personalmente denunciato? la risposta a queste e ad altre domande ed il soddisfacimento di analoghe esigenze sono gli obbiettivi di un’efficace difesa della persona offesa. il nostro ordinamento – soprattutto durante la fase delle indagini preliminari – prevede spazi piuttosto ristretti di manovra per la persona offesa ed è quindi necessario che quei pochi strumenti previsti dalla legge penale siano sfruttati al meglio da colui che – vittima di un reato – intende apportare il suo massimo contributo affinché le sue ragioni e la sua posizione siano tutelate al meglio (a solo titolo di esempio si cita la possibilità, anche per la persona offesa assistita da un legale.

 di svolgere investigazioni difensive ovvero di documentare le dichiarazioni di eventuali testimoni al fine di farle confluire nel fascicolo del pubblico ministero ed ancora la necessità di nominare propri consulenti tecnici – individuati e coordinati dal difensore – nel caso dell’ espletamento di atti di indagine irripetibili a carattere scientifico e non solo). inoltre, è indubbio che rappresenta una garanzia incaricare il professionista di redigere l’atto di denuncia querela relativo al reato compiuto in nostro danno cosicché vengano chiaramente esposti e giustamente valorizzati tutti quegli elementi di maggiore pregnanza e valore giuridico per la migliore tutela della persona offesa.

la redazione ed il deposito dell’atto di denuncia querela da parte dell’avvocato, permetterà allo stesso di monitorare con precisione l’iter del procedimento penale (a partire dalla fase delle indagini preliminari fino a giungere alla fase dibattimentale – ovvero il vero e proprio processo) a carico del denunciato. per i reati di competenza del giudice di pace (reati di relativa gravità ed in generale procedibili a querela ovvero solo se il danneggiato ne fa esplicita richiesta entro 90 gg).

 inoltre, è previsto il cd “ricorso diretto al giudice di pace” ovvero un atto che con precise modalità è redigibile solo da un difensore nell’interesse della persona offesa e che permette l’instaurazione del procedimento penale a carico dell’incolpato in tempi (pochi mesi) sensibilmente minori rispetto a quelli necessari per la fissazione del processo a seguito di denuncia querela (magari sporta dall’interessato presso una caserma dei carabinieri o un commissariato di polizia).

Link Utili:

Una definizione dell’argomento Investigatore Privato data dalla famosa enciclopedia on line. (Wikipedia)