Convivenza o famiglia di fatto

La “famiglia di fatto” (detta anche convivenza more uxorio) è l’equivalente di un’unione spirituale e materiale stabile, non fondata sul matrimonio. Per essere definita tale ci devono essere le seguenti caratteristiche: comunità di vita, stabilità temporale, assenza del legame giuridico del matrimonio.
Il nostro ordinamento giuridico riconosce e tutela solo la famiglia legittima (cioè fondata sul matrimonio) ma anche la famiglia di fatto ha delle tutele giuridiche.
Infatti l’art. 2 della Costituzione la tutela come istituzione sociale.
Mentre la legislazione ordinaria e speciale attribuisce degli effetti giuridici alla convivenza more uxorio, ma solo per alcuni ambiti circoscritti. Viene di seguito riportato un breve elenco delle fonti di diritto che interessano l’argomento:

Decreto Legislativo n. 1726 del 27/10/1918
È possibile ottenere la corresponsione della pensione di guerra, in presenza di specifici requisiti, per la vedova, la promessa sposa, la convivente more uxorio.
D.p.r. n. 136 del 31/01/1958 art. 2
Considera famiglia anagrafica non solo quella fondata sul matrimonio e legata da rapporti di parentela, affinità, affiliazione ed adozione ma, ogni altro nucleo che si fonda su legami affettivi, caratterizzato dalla convivenza e dalla comunione di tutto o parte del reddito dei componenti per soddisfare le esigenze comuni, quindi anche la famiglia di fatto.
Legge n. 356 del 13.03.1958 art. 6
È riconosciuta assistenza, per i figli naturali non riconosciuti dal padre caduto in guerra, quando questo e la madre abbiano convissuto “more uxorio”, nel periodo del concepimento.
Legge n. 354/1975 (Riforma dell’ordinamento penitenziario) art. 30
Attribuisce un permesso al condannato, in caso di imminente pericolo di vita non solo di un familiare ma anche del convivente.
Legge n. 405/1975 (istitutiva dei consultori familiari) art. 1
Inserisce tra gli aventi diritto alle prestazioni assistenziali anche le “coppie”.
Legge n. 194/1978 (interruzione di gravidanza) art. 5
Permette la partecipazione al procedimento di chi è indicato “padre del concepito”, quindi anche in presenza di convivenza more uxorio.
Legge n. 184/1983 art. 44
Permette in alcuni casi, l’adozione a chi non è coniugato, concessione attribuita quindi, anche alla famiglia di fatto.
Legge n. 179/1992 art. 17
Permette la sostituzione, al socio assegnatario defunto del convivente, purché documenti lo stato di convivenza da almeno due anni dal decesso.

SCIOGLIMENTO DELLA CONVIVENZA
Quando si decide di sciogliere una convivenza possono nascere diverse problematiche, specificate di seguito:

Assegnazione della casa
Prima il convivente non proprietario dell’immobile era considerato un ospite e, quindi, non aveva diritti sull’immobile. Oggi, invece, è riconosciuto un “diritto di possesso” in capo al convivente che viene allontanato dall’abitazione familiare e che può far valere per vie legali, salvo la prova contraria dell’ex partner che dimostra il diritto di proprietà. La Corte Costituzionale (sentenza n. 166/1998) ha stabilito che in presenza di figli la casa familiare, indipendentemente da chi sia il proprietario, debba essere assegnata al genitore affidatario. Anche se ciò non costituisce un riconoscimento della famiglia di fatto, perchè la decisione della Corte è stata presa al solo fine di tutelare gli interessi dei figli.

Contratto d’affitto
La Corte Costituzionale (sentenza n. 404/1988) ha riconosciuto al convivente more uxorio il diritto di succedere nel contratto di locazione non solo in caso di morte del compagno titolare del contratto, ma anche quando questi sia allontana dall’abitazione per cessazione del rapporto di convivenza, in presenza di prole naturale. Sempre per salvaguardare il diritto inviolabile all’alloggio e l’interesse primario dei figli.

Acquisti compiuti durante la convivenza
Non esistendo il regime di comunione legale tra conviventi, chi ha compiuto l’acquisto è proprietario del bene, salvo però la possibilità per il compagno di proporre azione di indebito arricchimento, qualora dimostri che nell’acquisto è compresa una propria partecipazione materiale o morale.

Assegno di mantenimento
Non esiste alcun obbligo di versamento relativamente all’assegno di mantenimento poiché manca il presupposto di legge e cioè una convivenza fondata sul matrimonio.

Elargizioni compiute da uno dei conviventi in favore dell’altro
Le elargizioni in denaro da uno dei conviventi a favore dell’altro sono ritenute o donazioni o obbligazioni naturali, cioè, nel momento in cui vengono compiute, non possono più essere richieste da chi le ha effettuate.

Rapporto di lavoro nell’impresa familiare
Una volta era esclusa la remunerazione del familiare per la prestazione resa nell’impresa familiare in ragione di una presunzione di gratuità che nasceva dal vincolo affettivo. Successivamente, l’introduzione dell’art. 230 bis c.c. ha eliminato il principio di gratuità. Tale articolo può essere utilizzato a favore del convivente solo se esiste la prova di un preesistente rapporto di lavoro e la prova del carattere di continuità della prestazione eseguita dallo stesso.

Assegnazione dell’alloggio popolare
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 559/1989, ha riconosciuto al convivente il diritto ad ottenere l’assegnazione dell’alloggio popolare qualora egli appartenga al nucleo familiare.

Diritti successori
Il convivente more uxorio potrà ottenere una quota dell’eredità solo con un lascito effettuato dal defunto mediante testamento, lascito che non dovrà comunque ledere la porzione che, per legge, spetta a determinati soggetti (come ad esempio ai figli).

ALTRI EFFETTI PATRIMONIALI
I rapporti di convivenza more uxorio possono produrre effetti e conseguenze patrimoniali, anche nei confronti dei terzi, nei seguenti casi:
separazione o divorzio pregresso di uno dei conviventi:
A) nel caso in cui vi sia una persona separata o divorziata, obbligata a prestare l’assegno di mantenimento che abbia iniziato una nuova convivenza. Deve essere considerata la costituzione del nuovo nucleo familiare per la determinazione dell’assegno;
B) quindi anche in caso di persona separata o divorziata che percepisce l’assegno di mantenimento: per la determinazione dello stesso deve essere considerata la costituzione del nuovo nucleo familiare.
risarcimento del danno per morte del convivente per fatto illecito di terzo:
è ammessa la risarcibilità del danno morale e di quello patrimoniale nel caso in cui si dia prova del venir meno dell’apporto economico offerto in vita (Corte Costituzionale, sentenza n. 2988/1994).
assicurazione obbligatoria:
il convivente more uxorio, ad oggi, è escluso dai benefici contrattuali;
tutela delle lavoratrici madri e sussidi delle madri disoccupate:
le agevolazioni previste dalle amministrazioni locali, possono essere utilizzate anche dalle conviventi more uxorio;
materia tributaria:
il convivente more uxorio è responsabile in solido per il pagamento delle imposte che il compagno deve al fisco.

QUESTIONI DI RILEVANZA PENALE
Una maggiore equiparazione della famiglia di fatto alla famiglia legittima si è verificata anche in ambito penale, come esplicitato dai seguenti articoli del codice penale:
art. 199, 3° comma, lettera A (obbligo di testimoniare): è prevista la facoltà di astenersi dal testimoniare anche per il convivente;
art. 572 (maltrattamenti in famiglia): vi è equiparazione alla disciplina applicata alla famiglia legittima;
art. 680 (domanda di grazia): permette al convivente di proporre domanda di grazia.
Per gli abusi familiari:
Legge 154/2001 artt. 342 bis e ter: la condotta anche del convivente che determini un grave pregiudizio al nucleo familiare, comporta l’allontanamento del soggetto e l’obbligo al versamento di un assegno, se i familiari restano privi di mezzi adeguati per il loro sostentamento.

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