È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 29249. Il lungo tragitto della separazione dei due coniugi parte dal Tribunale di Pesaro, passa per la Corte di Cassazione di Ancona per finire nelle aule della Corte di Cassazione di Roma.
È la storia di un matrimonio in crisi da tempo, dove la moglie comincia una relazione sentimentale con un altro uomo ancor prima della separazione.
I due finiscono in tribunale (è il 2003) perché il marito chiede di addebitare la separazione alla moglie a causa della sua prolungata infedeltà, ma il Tribunale di Pesaro rigetta la domanda e impone all’uomo di corrispondere un assegno di mantenimento mensile alla ex consorte.
L’uomo però non sì da per vinto e ricorre alla Corte di Cassazione di Ancona, chiedendo di accogliere le prove (in suo possesso) dell’infedeltà della moglie per l’addebito della separazione, e la Corte decide a suo favore, ritenendo che la “relazione con altro uomo, coltivata con aspetti esteriori (manifestazioni affettive anche in pubblico….)” ha comportato “offesa alla sensibilità e al decoro del marito”. Ha quindi negato gli alimenti alla ex moglie.
A questo punto è la donna che fa ricorso, ma la Corte di Cassazione di Roma conferma ciò che era già stato stabilito da Ancona.
Quindi questa lunga storia giudiziaria ci dice che se la moglie abbandona il tetto coniugale ha diritto all’assegno di mantenimento, ma se tradisce il marito con manifestazioni di affetto in pubblico verso altro uomo, perde tale diritto.
Leggi la sentenza n. 29249